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"Storicizzata l'esistenza della cosca Serraino"

Scarcerati perchè assolti per reati gravi

Sono state varie e pesanti le condanne inflitte nel processo “Epilogo”, in primo come in secondo grado, per capi e gregari della cosca Serraino, Adesso il collegio d’Appello ha reso noto i motivi con i quali è stata emessa una sentenza all’insegna della particolare severità. Nessun dubbio sull’esistenza, dato ormai acquisito storicamente, della cosca Serraino, la ’ndrina operante nel territorio di San Sperato e Cardeto. Una convinzione che fa leva anche su parallele sentenze passate in giudicato: «Il Tribunale menziona a tal proposito una serie di sentenze aventi autorità di cosa giudicata che consentono di affermare la storica esistenza della cosca Serraino. Su questo specifico punto non si registra alcun motivo d’appello sicché possono richiamarsi integralmente le considerazioni espresse nella sentenza di primo grado».

Sull’esistenza, e la vitalità, della cosca Serraino, compreso il ruolo ricoperto della cosiddette nuove generazioni della ’ndrina di San Sperato e Cardeto, convergono le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia: «La prosecuzione dell’attività delittuosa della cosca Serraino, anche in epoca successiva, è (...) attestata dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori (nella specie Roberto Munaò e Paolo Iannò) che, in modo deciso, puntuale e netto, indicano come è ancora attuale, al tempo del contestato reato, siffatta realtà criminale. L’affermazione di principio dei propalanti viene, dagli stessi, riempita di contenuti mercè la vicenda del contrasto con la rivale consorteria dei Libri. Da ciò si ricava significativa ed ulteriore riprova della sussistenza del clan qui giudicato. Se, infatti, non esistesse a San Sperato un predominio mafioso dei Serraino, ì Libri avrebbero potuto, liberamente, occuparlo ed insediarvisi».

I Serraino, come evidenziano i giudici della Corte d’Appello nei motivi della sentenza “Epilogo”, con roccaforte San Sperato, «che ha, quindi, dignità di “locale” ove si applicano le regole sancite dalla pax mafiosa del 1991, ed i cui aspetti fondamentali ingeriscono lo sfruttamento illecito delle capacità economiche colà presenti. Se il costrutto accusatorio non fosse dimostrato sarebbe illogico e senza senso la discesa in campo degli alleati Rosmini e dello Iannò, la cui certa mafiosità si ripercuote sull’aggregato criminale che essi difesero e sostennero. Solo soggetti mafiosi potevano determinare l'intervento di altri organismi mafiosi. Solo interessi mafiosi potevano determinare quelle esigenza di tutela realizzate con il perentorio intervento dei clan collegati. Le risultanze indicano una pluralità soggettiva di aderenti al clan, un territorio su cui esercita il dominio criminale, l'esistenza di metodologia improntata alla endemica sopraffazione ed alla risoluzione violenta di ogni affare».

Il procedimento “Epilogo” era scaturito da un’operazione dei Carabinieri, coordinata dai magistrati antimafia della Dda, che nel settembre 2010 portò a 22 arresti assestando un duro colpo ad uno dei casati storici della ’ndrangheta reggina, la cosca Serraino. Il procedimento si fonda su una serie molto ampia di intercettazioni telefoniche e ambientali, di diversi accertamenti svolti dai militari dell’Arma, nonché delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

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