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Comune, bocciato il piano di riequilibrio

Comune, bocciato il piano di riequilibrio

Il piano di salvataggio del Comune, così come modificato dall'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, è stato rigettato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti. Con una delibera di pochi giorni addietro i giudici contabili hanno messo la parola fine alla tormentata vicenda che tiene banco da mesi. L'operazione di dilazione del piano di riequilibrio da 10 a 30 anni con rate minori da restituire e che comprendeva il disavanzo di 87 milioni più i 240 di residui straordinari non era supportata da norme di legge.

Non era, appunto, ma ora sì. Perché adesso il legislatore, come aveva già annunciato l'ex assessore al Bilancio Armando Neri, è intervenuto per corregere il tiro ampliando questa dilazione trentennale a quegli enti che avevano approvato il piano di riequilibrio prima dell'entrata in vigore della norma che imponeva il riaccertamento straordinario dei residui. I giudici scrivono anche che: «Occorre rilevare che il Piano di riequilibrio trasmesso era privo di numerose tabelle. L’Ente, con la nota del 28 ottobre, ha dato riscontro alla sezione, senza tuttavia trasmettere tutta la documentazione richiesta».

Nel merito i giudici di controllo scrivono che «nella proposta di rimodulazione in analisi, per effetto della “estensione” del tempo di “rientro” del disavanzo sostanziale (30 anni anziché 10), la quota annua del disavanzo applicato al Piano di riequilibrio è stata rideterminata per un importo pari a 2.538.485,47 euro (in trenta annualità), a fronte dell’importo iniziale previsto nell’ultimo Piano di riequilibrio approvato, 11.091.804,10 (in dieci annualità), importo a cui comunque si doveva aggiungere la quota annuale del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (4.777.943,58 euro per ventinove annualità, essendo stata già sostenuta un’annualità nell’esercizio 2015). Si ritiene che una simile misura di alleggerimento dello sforzo finanziario non sia ravvisabile dalla lettura complessiva e coordinata della disposizione in esame e che, anzi, un’interpretazione nel senso illustrato finisca con lo snaturare completamente le finalità dello strumento del Piano di riequilibrio pluriennale e le esigenze di risanamento delle finanze pubbliche a esso sottese. Infatti, l’assimilazione, sotto il profilo dell’articolazione temporale, del ripiano del disavanzo applicato al Piano di riequilibrio già approvato (e in fase di attuazione) rispetto al rientro del (maggior) disavanzo derivante dall’accertamento straordinario dei residui, non è conforme al tenore letterale della disposizione».

Quindi «alla luce delle considerazioni svolte, la rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio, disposta dal Consiglio comunale del Comune di Reggio Calabriacon delibera numero 42 del 2016, non può essere approvata dalla Sezione, in quanto fondata su una erronea interpretazione della norma predetta, comportante una illegittima riduzione del peso finanziario del risanamento, come definito e ripartito nel Piano di riequilibrio pluriennale precedentemente in corso di attuazione. La Sezione, in sede di monitoraggio, provvederà alle verifiche del ripiano in corso, anche con riferimento alle modalità con cui è stata effettuata l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Di conseguenza, il Comune dovrà continuare a dare esecuzione al precedente Piano di riequilibrio, già favorevolmente esaminato dalle Sezioni riunite».

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