Un’odissea ventennale. L’acquisto di una casa sul lungomare di Pellaro da parte di una società costruttrice diventa un incubo per due cittadini con il Comune che minaccia la demolizione e vuole acquisire l’immobile. Ecco la storia. Il 31 luglio del 2018 arriva il provvedimento di “acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Un immobile acquistato da due cittadini e nel quale avevano trasferito la propria residenza familiare a partire dal 2000. Successivamente nel 2008 i due si vedevano notificare da parte del Comune un’ordinanza con la quale venivano a loro contestate alcune opere realizzate in totale difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata a favore della società venditrice , il mutamento della destinazione d'uso dell’immobile, da residence temporaneo a residenza stabile; la riduzione delle dimensioni del garage con conseguente aumento della superficie e del volume destinati a residenza dell'immobile medesimo; il frazionamento del parcheggio comune. Conseguentemente veniva intimato ai ricorrenti lo sgombero e la rimozione delle opere abusive. Ma questo stabile era stato costruito da una società e al tempo stesso i due avevano comunque chiesto di sanare l’abuso. Niente da fare. Si va avanti e la curiosa vicenda finisce davanti al Tar davanti al quale i due, tramite l’avvocato Giuseppe Trunfio, contestano l’operato del Comune. Dopo vari interventi, nonché un altro tentativo di sanare tutta la situazione, il Comune ha reiterato il provvedimento di acquisizione al proprio patrimonio dell’immobile rilanciando anche in giudizio la necessità della demolizione. Ma già il 5 settembre del 2019, il Tribunale aveva sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Il Tar innanzitutto ricorda che i ricorrenti hanno prodotto apposita richiesta di permesso di costruire, per cambio di destinazione d’uso dell’immobile per cui è causa e che tale istanza non è stata esitata dalla resistente amministrazione, se non nel corso della causa. «La circostanza che la resistente amministrazione abbia adottato i provvedimenti di acquisizione, prima ancora di valutare la richiamata istanza, presentata dai ricorrenti il 17 ottobre 2018, con la quale era stato richiesto il permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso dell’immobile per cui è causa, appare idonea a determinare l’illegittimità dei ripetuti provvedimenti di acquisizione, gravati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio reputa altresì fondate le censure, dedotte dai ricorrenti con il ricorso principale e con entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, con cui ci si duole del fatto che i provvedimenti gravati non identificano in alcun modo le opere asseritamente eseguite in difformità alla concessione edilizia. Da ultimo il Collegio reputa fondato il primo ordine di censure dedotte con il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale si contesta l’eccesso di potere per travisamento e difetto d'istruttoria che affliggerebbe il provvedimento con il quale è stato disposto il diniego definitivo della richiesta di permesso a costruire, di cui alla pratica edilizia diretta al cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti».