È stato necessario la proposizione di un ricorso amministrativo davanti al Tar di Reggio Calabria perché il Comune provvedesse a riconoscere, alla signora F.L. invalida al 100% con capacità di deambulazione impedita ed in condizioni di gravità, di avere assegnato uno spazio di sosta personalizzato in adiacenza alla propria abitazione.
La signora F.L., senza parenti o altri soggetti con lei conviventi, da circa otto mesi chiedeva l’assegnazione dello spazio di sosta per l’autovettura di sua proprietà adducendo che il suo badante, assunto con regolare rapporto di lavoro, era titolare di patente di guida.
Il Comune, però, si ostinava a rigettare la domanda presentata dall’invalida sostenendo che «non dispone di un soggetto convivente dotato di abilitazione alla guida come postulato dalla delibera di Giunta Comunale n. 38/2005 e successiva integrazione n. 626/2005». Un’interpretazione granitica e stringente, a nulla è valso sostenere a più riprese agli Uffici Comunali che il requisito della convivenza con il titolare della patente di guida non è un requisito richiesto dalla legge, né che la stessa è titolare di un veicolo proprio. Né, altresì, che l’art. 381 del Codice della Strada richiede ben altri requisiti per avere diritto all’assegnazione di uno spazio di sosta riservato, tutti requisiti in possesso della malcapitata invalida.
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