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“Decreto Reggio”, somme impignorabili. Boccata d'ossigeno per Palazzo San Giorgio

Boccata d’ossigeno per Palazzo S. Giorgio. Tutelato l’interesse pubblico di speciale rilevanza

Il centro agroalimentare a Mortara (foto d'archivio)

«Le somme del Decreto Reggio sono impignorabili». L’ha deciso la Sezione Esecuzioni mobiliari del Tribunale di Reggio che ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’avv. Pasquale Melissari per conto del sindaco e con ordinanza sospende l’esecuzione del pignoramento chiesto dal curatore fallimentare dell’impresa Lafatre, che dopo non avere ultimato i lavori del Centro agro-alimentare di Mortara voleva fare valere un credito nei confronti del Comune. Il Tribunale ha, dunque, dato ragione alla difesa del Comune e ciò rappresenta una boccata d’ossigeno per Palazzo San Giorgio e per la città intera, che rischiava di essere ancora una volta beffata da quel Centro agro-alimentare che doveva essere il fiore all’occhiello del “Decreto Reggio” e che, invece, rischiava di affondare anche le residue speranze di un futuro migliore per i reggini.

Il Giudice dell’esecuzione Ambra Alvano ha deciso che «il pignoramento eseguito presso la Banca d’Italia (Tesoreria dello Stato) delle somme destinate al Comune di Reggio Calabria e nella disponibilità del Sindaco di Reggio Calabria n.q. di Funzionario Delegato, deve ritenersi nullo in quanto non eseguito presso il tesoriere dell’ente».
Secondo il giudice «a nulla rileverebbe la circostanza che, nel caso specifico, la parte esecutata sia il Sindaco n.q. di Funzionario Delegato e non il Comune di Reggio Calabria, in quanto non può revocarsi in dubbio che sia applicabile il succitato art. 159 T.U.E.L. al caso di specie, trattandosi di interventi che vedono come esclusivo beneficiario il Comune di Reggio Calabria. In tal senso – prosegue il giudice – da ultimo si segnala la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 774/2022, la quale chiarisce che la denominazione attribuita al Sindaco di funzionario delegato ex Decreto Reggio “non attribuisce al Sindaco alcuna soggettività giuridica diversa da quella propria del Comune di cui costituisce il legale rappresentante”.

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