La Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso predisposto dagli avvocati Giuseppe Pizzi, Francesco Muscia e Carmelo Scopelliti, ha annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria l'ordinanza con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, avanzata dalla difesa di una dipendente della casa di riposo, imputata nell'ambito dell'inchiesta denominata "sereno soggiorno" sulla gestione della struttura assistenziale. Secondo la tesi investigativa, un gruppo di anziani ospitati presso le Strutture Sana-med e Stelle d'Argento, affetti da gravi patologie e non autosufficienti, sarebbero stati maltrattati, nonché sedati con psicofarmaci, ricevendo scarse quantità di cibo, scaduto e mal conservato, tali da cagionare loro deperimento e malnutrizione. La dipendente ha presentato alla corte di Appello di Reggio Calabria istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare, ritenuto incompatibile per aver espresso il proprio giudizio contenutistico di merito in un provvedimento emesso nell'ambito di altro procedimento penale in cui la B.M. è imputata. La Corte di Appello di Reggio Calabria, I sez penale, ritenendo l'istanza di ricusazione manifestamente infondata, la dichiarava inammissibile. Avverso tale pronuncia la difesa ricorreva in Cassazione denunciando l'illegittimità del provvedimento impugnato. La Suprema Corte, condividendo gli argomenti di legittimità rappresentati dai difensori nel ricorso, ha annullato l'ordinanza, con rinvio alla Corte di Appello reggina per nuovo giudizio.