«Prima dell’adozione dell’informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l’instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l’eccezione». È quanto, in sintesi, emerge dalla sentenza pubblicata in materia di informazione avente carattere interdittivo antimafia dal Tar di Reggio che ha statuito la fondatezza del ricorso, patrocinato dai due avvocati Leo Stilo, entrambi del Foro di Locri, in relazione all’efficacia assorbente della violazione dell’art. 92 co. 2 bis D.lgs. n. 159/2011, essendosi la Prefettura sottratta al necessario contraddittorio procedimentale che, salvo «particolari esigenze di celerità del procedimento» deve sempre precedere l’adozione del provvedimento interdittivo. Il Tar, alla luce di tale incisiva modifica legislativa, sottolinea che «è indubbio che la valutazione prefettizia circa il presupposto di fatto delle “particolari esigenze di celerità del procedimento” sia sindacabile da G.A., alla stregua degli altri profili di discrezionalità che connotano tutto il procedimento preordinato all’adozione di un provvedimento particolarmente restrittivo della libertà di iniziativa economica del destinatario». L’amministrazione deve, pertanto, considerare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili, «posto che prima dell’adozione dell’informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l’instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l’eccezione». Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria