«Le emergenze dibattimentali non consentono di fondare una condanna degli imputati per il reato ascritto e ciò in quanto, pur essendo la fattispecie oggetto di causa integrata sotto il profilo materiale (quanto meno con riferimento a una parte degli episodi censurati dalla Pubblica Accusa), non lo è sotto quello dell’elemento soggettivo». È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il giudice Rosario Sobbrio, ha mandato assolti con la formula «perché il fatto non costituisce reato», Giorgio Alì, Domenico D’Agostino, Domenico Filippone, Antonio Marando e Francesco Sculli, in parte ex dipendenti del Comune di Locri, accusati a vario titolo di truffa aggravata ai danni dell’amministrazione comunale di Locri. Sulla scorta del dibattimento e della discussione delle parti rileva il giudice Sobbrio nella motivazione che «la sussistenza del dolo di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale ai danni dell’Ente Pubblico è esclusa, da un lato, dalla circostanza che tutti gli accusati espletavano le proprie mansioni oltre l’orario di lavoro e anche nei giorni non contrattualmente previsti (che festivi); dall’altro, dal fatto che non è emerso che gli stessi avessero mai richiesto per tali attività un compenso economico (straordinari etc.)». Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria