La terza sezione della Corte di Cassazione, pur avendo rinviato a nuovo ruolo altri ricorsi aventi ad oggetto l’utilizzabilità delle chat SkyEcc, all’udienza del 28 maggio su espressa richiesta dei difensori di Sebastiano Strangio, ricorrente avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale della libertà di Reggio Calabria, senza attendere le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite sulla nota vicenda relativa all’utilizzabilità delle chat SkyEcc, ha disposto la trattazione del ricorso del 30enne imputato nel processo denominato Eureka e all’esito ha annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale del riesame di Reggio Calabria.
La pronuncia della Corte di Cassazione, della quale si è in attesa di conoscere le motivazioni in quanto la difesa ha sollevato dubbi anche rispetto all’insussistenza delle esigenze cautelari, risulta di particolare interesse per conoscere l’orientamento della Suprema Corte dopo la pronuncia delle Sezioni Unite e dei principi enunciati con l’informazione preliminare, considerato che gli avvocati Piermassimo Marrapodi e Vincenzo Nobile, difensori di Sebastiano Strangio (cl. 1994), con il loro ricorso proposto ancor prima della pronuncia delle Sezioni Unite avevano eccepito l’inutilizzabilità delle chat SkyEcc per la violazione dei principi fondamentali dell’Ordinamento giuridico italiano invocandone l’esercizio della giurisdizione da parte del giudice interno.
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