La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una struttura sanitaria con sede legale a Siderno. Quest’ultima aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria. I giudici di piazza Castello avevano confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Locri aveva accolto l’opposizione dell’Azienda sanitaria provinciale revocando il decreto ingiuntivo con il quale si era intimato il pagamento di 122mila euro a titolo di corrispettivo delle prestazioni specialistiche di radiologia. Prestazioni che erano state erogate nel 2023 in regime di accreditamento in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale non residenti nel territorio dell’Azienda. I giudici del territorio, in sintesi, avevano osservato che la somma richiesta eccedeva il tetto annuale di spesa previsto dal contratto stipulato tra le parti il 5 febbraio 2003. I giudici della Cassazione hanno ritenuto che il ricorso non merita accoglimento: «pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ, alla correzione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il decreto ingiuntivo n. 99/04 fosse divenuto esecutivo, per effetto dell'intervenuta estinzione del giudizio di opposizione, negandogli efficacia di giudicato soltanto per ragioni inerenti alla diversità della causa petendi e del petitum della domanda cui si riferiva, rispetto a quelli della domanda che costituisce oggetto del presente giudizio». La Corte territoriale, per come sintetizzato dalla Cassazione, ha: «Infatti accertato che il giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo si era concluso, in primo grado, con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alla domanda proposta nel procedimento monitorio, cui aveva fatto seguito la revoca del decreto ingiuntivo; tale decisione era stata riformata dalla Corte d'appello, la quale aveva riconosciuto la spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.; le parti non avevano tuttavia provveduto alla riassunzione del giudizio, il quale si era estinto, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., con decreto del 22 febbraio 2021».