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Frode “Bonus edilizi” a Locri, sequestro confermato anche in Cassazione

Esterno del Palazzo di Giustizia, sede della Corte suprema di cassazione, durante la cerimonia per l'apertura dell'anno giudiziario 2021, Roma 29 gennaio 2021. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

La Corte di Cassazione ha confermato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che ha rigettato l’appello cautelare proposto da C.F., avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Locri, con cui era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo diretto della somma di 448.967,76 euro in capo ad una società di cui il ricorrente era legale rappresentante.
La vicenda rientra in un’inchiesta condotta dai finanzieri del Gruppo di Locri con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, diretta da Giuseppe Casciaro, che nel febbraio scorso ha portato all’esecuzione di un provvedimento, emesso dal Gip del locale Tribunale, che ha disposto il sequestro preventivo di denaro, beni e crediti fiscali per un valore di 1,5 milioni di euro, riconducibili a crediti d’imposta asseritamente fittizi, frutto di un sistema di frode realizzato nell’ambito dei c.d. “Bonus Edilizi”. L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle è scaturita da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto economico avente sede nella Locride. Rientra in questo contesto l’ipotesi a carico del ricorrente, C.F. 33 anni, nato a Reggio Calabria, del reato di omessa dichiarazione ai fini Ires per l'anno di imposta 2021 per un importo di euro 1.870.699, evadendo, secondo l’ipotesi accusatoria, le imposte per ammontare pari a 448.967,76 euro. Il fatto contestato sarebbe stato commesso a Gioiosa Jonica in data 30 novembre 2022, termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. Il ricorrente, in sintesi, ha dedotto che i crediti di imposta non potessero concorrere nella determinazione dell'Ires evasa poiché non erano stati utilizzati, essendo ancora presenti nel cassetto fiscale al momento del sequestro: «E la semplice presenza dei crediti nel cassetto fiscale non poteva considerarsi condotta punibile in quanto inoffensiva e totalmente neutra rispetto a un danno erariale inesistente».

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