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Reggio Calabria, potere criminale e pizzo alle ditte: la prova di forza della cosca Libri nella sentenza d’appello “Libro nero”

Paolo Iannò coperto dagli agenti nell'aula bunker di viale Calabria a Reggio Calabria

No alle attenuanti generiche, confermata l’aggravante della militanza mafiosa. Dalle motivazioni della sentenza d'appello “Libro nero” (il troncone celebrato con il rito abbreviato) si rafforza ulteriormente il rilevante profilo criminale della cosca di ’ndrangheta Libri, i potenti originari della frazione Cannavò che si sono espansi a dismisura in un ampio perimetro della periferia sud di Reggio a tal punto da guadagnarsi un posto nel direttorio della ’ndrangheta cittadina, una delle quattro anime mafiose che secondo gli analisti del pool antimafia terrebbe ben stretto il timone del comando nel cuore commerciale ed imprenditoriale della città.
Deciso e fermo il no dei Giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello rispetto alle richieste difensive sul riconoscimento delle attenuanti generiche: «Infondate sono le censure di tutti gli appellanti con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Imputati non sono incensurati, ma gravati dai precedenti che hanno giustificato la contestazione e il riconoscimento della recidiva. L’incensuratezza del singolo non giustifica di per sé la concessione delle attenuanti generiche. Nessuno degli atti di appello evidenzia elementi concreti a supporto della richiesta in questione. Tutti si limitano a censurare la motivazione della sentenza di primo grado invocando precedenti di giurisprudenza per lo più riferiti a fatti anteriori al 2008, affermando esplicitamente l’insufficienza dello stato di incensuratezza a supporto della concessione delle attenuanti generiche. Va, al contrario, ribadito in questa sede che, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, è necessario individuare un elemento positivo che le giustifichi. Elemento che nella specie non emerge dagli atti e non è stato neppure dedotto dagli appellanti. Rinviando a quanto esposto dal giudice di primo grado, pertanto, a nessuno degli imputati possono essere concesse le attenuanti generiche».

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