Aveva ottenuto l’inserimento nella graduatoria producendo una pergamena risultata contraffatta e per questo motivo nei confronti di C.F., originario di un paese della Locride, è seguita la declaratoria di decadenza e la conseguente risoluzione contrattuale dall’incarico di personale ATA in un istituto scolastico della Lombardia, confermata da un’ordinanza della Cassazione civile, sezione Lavoro. Il ministero dell’Istruzione e del Merito aveva proceduto, a seguito di un controllo a campione, alla esclusione dalla graduatoria ATA del signor C.F., ritenendo che non possedesse – come, invece, dal lui dichiarato – il titolo necessario all’inserimento nella graduatoria. Conseguentemente, il Ministero aveva proceduto alla sua esclusione per dichiarazioni mendaci e alla risoluzione del contratto a tempo determinato. In primo grado il Tribunale di Pavia aveva accolto il ricorso presentato dall’interessato. La Corte d’appello di Milano, invece, aveva ribaltato la decisione a seguito di una serie di approfondimenti documentali. L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale