Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria provinciale di Reggio emette due ordinanze di abbattimento di animali ma il Tar le congela entrambe. La prima riguarda l'eliminazione di suini. Dopo le verifiche del servizio veterinario la titolare ha impugnato il provvedimento e i giudici scrivono: «Ritenuto che l'istanza cautelare monocratica possa essere favorevolmente delibata in considerazione dell'oggettivo, irreparabile, pregiudizio cui sarebbe esposta la parte ricorrente nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare, consistente nel prospettato abbattimento degli animali in data antecedente alla trattazione collegiale, fissata come in dispositivo, la richiesta di sospensione della procedura d abbattimento viene accolta a condizione che, nelle more della trattazione collegiale, i suini vengano identificati e congruamente isolati e non vengano in alcun modo utilizzati i loro prodotti a qualsiasi fine, restando a carico della competente Asp le pertinenti verifiche».
Stessa sorte per un altro provvedimento simile, vale a dire un'ordinanza di «abbattimento e la distruzione di tutti gli ovi-caprini citati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza».
«Il ricorso appare fondato risultando l'ordinanza impugnata emessa non già per esigenze precauzionali in relazione a possibili rischi di natura epidemiologica, bensì per ragioni esclusivamente riconducibili al profilo della provenienza dei capi di bestiame, avendo omesso il ricorrente, per un verso, di munirsi del codice aziendale e, per altro verso, di apporre sugli animali i segni identificativi prescritti dalla normativa vigente. Considerato tuttavia che l'inadempimento degli obblighi anzidetti, alla stregua della disciplina normativa di riferimento, non sembra possa essere sanzionato con l'ordine di abbattimento degli animali, che figura infatti quale misura a valenza preventiva-precauzionale adottabile ove insorga l'esigenza, non altrimenti rimediabile, di contenere i rischi connessi alla possibile contaminazione degli allevamenti o di diffusione di patologie contagiose si accoglie la domanda cautelare».
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