Non pagava l’affitto dell'attività commerciale, sul centralissimo Corso Garibaldi, ma soltanto perché travolto dalla devastazione economica della pandemia. Il Tribunale civile (giudice Giuseppe Campagna) ha accolto il ricorso di un commerciante di abbigliamento, che nonostante fosse stato sempre regolare nel pagamento del canone d'affitto si era visto notificare dalla proprietà l’atto di convalida di sfratto per essersi arretrato nel pagamento di alcune mensilità del canone di locazione. Nonostante i molteplici tentativi per giustificare bonariamente la morosità accumulata, a causa delle difficoltà economiche pacificamente, e drammaticamente, conseguenti allo stop forzato da Covid 19, l'esercente (la parte conduttrice) veniva citato in giudizio. Il commerciante, attraverso il difensore, l’avvocato Giovanni De Stefano, si è opposto alla richiesta di sfratto, evidenziando come «la morosità fosse determinata da circostanze “incolpevoli” e che, comunque, lo sfratto e la convalida non poteva essere concesso per mancanza dei presupposti di diritto».
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