Una sentenza destinata ad aprire uno squarcio senza precedenti nel sistema rifiuti in città e in particolare sul pagamento della Tari che è la tassa sui rifiuti solidi urbani. La Commissione Tributaria ha accolto un ricorso di una cittadina e ha ridotto l’importo richiesto dal Comune al 20%, così come previsto dalla legge quando il servizio non viene erogato secondo i tradizionali canoni. La vicenda si riferisce all’annualità del servizio riferita al 2013 e la cittadina ha eccepito di non avere potuto usufruire del servizio nell’anno 2013, tenuto conto delle criticità del servizio stesso, per come attestato dalla competente Asp il 13 dicembre 2016 oltre a doversi considerare che l’abitazione della stessa contribuente è situata in zona (Campicello di Pellaro) dove il servizio non è stato comunque effettuato, per cui spetterebbe, quanto meno, la riduzione del dovuto. Il Comune invece ha chiesto il rigetto del ricorso basando la sua difesa sulla circostanza che la contribuente non ha dimostrato di avere autonomamente provveduto allo smaltimento e richiama alcune decisioni di questa Commissione, con le quali sono stati rigettati analoghi ricorsi centrati sul medesimo argomento, oltre ad un arresto giurisprudenziale di legittimità.
I giudici hanno dato ragione alla contribuente: «Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente».
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