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Reggio, prestazioni Adi non pagate. Asp condannata

Continuano le pronunce per intimare le liquidazioni dei debiti del passato non onorati nonostante i cambi continui di normative e sentenze

Prestazioni di assistenza domiciliare integrata non pagate dall’Azienda Sanitaria provinciale, arriva una nuova intimazione del Tar a liquidare il dovuto relativo al 2017, in esecuzione dell’Accordo Quadro “Programmazione acquisto prestazioni ADI”. Ancora una volta i giudici amministrativi emettono un provvedimento con il quale intimano il pagamento dopo le modifiche normative e le sentenze della Consulta e del Consiglio di Stato.

Questione non risolta

Nel dicembre 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, nella parte in cui prorogava al 31.12.2021 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118. Dopo pochi giorni, sempre fine 2021 è, tuttavia, entrata in vigore la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, meglio noto come “Decreto Fiscale”), che disponeva che «al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025».

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