«L'isolamento diurno, applicato in luogo delle pene previste per i delitti che concorrono con quelli puniti con l'ergastolo, non costituisce una semplice modalità di vita o di disciplina carceraria, ma una sanzione penale specifica, nella quale quella prevista per detti reati si converte per non lasciarli impuniti. Stante siffatta esigenza, la razionalità del sistema riposa appunto nel maggior peso sanzionatorio dell'isolamento diurno. Per quanto la misura isolatrice sia stata ritenuta non contraria alle esigenze di umanità e alla funzione rieducativa della pena (v. già Corte Cost., n. 115 del 1964), non è dubitabile che essa rappresenti una sanzione dotata di un’afflittività maggiore rispetto alla normale carcerazione, conseguente alle pene della reclusione o dell'ergastolo».
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura Generale di Reggio Calabria avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, che ha accolto l’istanza dell’avv. Cosimo Albanese nell’interesse di Gianluca Racco, di Siderno, diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 184, primo comma, cod. pen., la conseguente riduzione alla metà della pena riferibile ai reati concorrenti e la scarcerazione per intervenuta espiazione.
La richiesta difensiva è stata presentata al termine di un procedimento di revisione del processo che, con sentenza del 3 marzo 2004 si è concluso con la decisione dei giudici di secondo grado, irrevocabile dal 14 dicembre 2004, che all’epoca hanno riconosciuto Gianluca Racco colpevole di omicidio aggravato e di una serie di reati concorrenti, ed era condannato alla pena principale dell'ergastolo, con isolamento diurno per il periodo di un anno e due mesi.
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