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Omicidio Simari a Gioiosa Ionica, ergastolo definitivo per Costa. La Cassazione rigetta l’istanza di revisione

Il delitto, risalente al 2005, sarebbe maturato nell’ambito dei contrasti fra clan della zona

«La Corte, dopo avere proceduto a un’attenta e articolata disamina delle prove poste a fondamento della doppia conforme dichiarazione di responsabilità, ciò anche tenendo conto delle criticità evidenziate dalla difesa, ha proceduto alla necessaria verifica dell’idoneità dimostrativa dei nuovi elementi indicati dalla difesa. La valutazione in ordine alla mancanza di decisività dei “nova” indicati, correttamente effettuata nella prospettiva prognostica in precedenza evidenziata, risulta corretta e la motivazione sul punto è adeguata». È quanto scrivono i giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza con la quale hanno rigettato il ricorso proposto da Tommaso Costa avverso l'ordinanza del 6 novembre 2023 della Corte d’appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dal 65enne nei confronti della sentenza con la quale la Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria, il 12 maggio 2014, ha confermato la condanna di Costa all’ergastolo in relazione all’omicidio pluriaggravato di Pasquale Simari.

Tommaso Costa, per come sintetizzato nella sentenza degli “ermellini”, è stato condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte d’assise di Locri per il delitto commesso il 26 luglio 2005, nella piazza di Gioiosa Ionica, «da un uomo a volto scoperto che ha esploso nove colpi di arma da fuoco, tutti andati a segno, nei confronti della vittima, inseguita e poi finita con un colpo alla nuca». Le sentenze di merito, quella di Locri e poi quella di Reggio, hanno fondato la dichiarazione di responsabilità sulle affermazioni dei testi ascoltati nel corso delle indagini (alcune persone presenti in piazza e, nello specifico due minorenni), dai riconoscimenti effettuati e sulla base di alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra una testimone, G.A., e C.S.P., soggetto «condannato per il delitto di favoreggiamento in relazione proprio al medesimo omicidio».

Nelle sentenze i giudici di merito hanno indicato il movente, costituito dall’inserimento dell’azione nella logica del contrasto esistente tra i clan operativi nella zona, e dall’amicizia con il clan Cordì che la vittima avrebbe coltivato e che non era gradita ad altre consorterie.

La condanna è divenuta irrevocabile con la sentenza della quinta sezione della Corte di Cassazione risalente al 22 settembre 2015.
Nella prospettiva proposta dalla difesa, nuovi elementi imporrebbero di escutere cinque testi e «quindi di procedere a una diversa lettura dell’intero compendio indiziario acquisito che, peraltro, i giudici di merito non avrebbero già a suo tempo coerentemente e adeguatamente valutato». La Corte d’appello, dopo avere proceduto a una verifica dell’intero ragionamento seguito dai giudici di merito, ha evidenziato che «le nuove prove indicate non sono tali da disarticolare la motivazione della sentenza di condanna».
Avverso il provvedimento dei giudici di Catanzaro ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Le doglianze difensive sono state ritenute infondate con conseguente rigetto del ricorso e conferma della sentenza di condanna a Tommaso Costa per l’omicidio Simari.

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