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Reggio, appoggiò candidato per le ’ndrine? La Cassazione motiva il proprio no

I giudici supremi argomentano il rigetto alla richiesta di misura cautelare per Franco Gattuso. «Non emerge un accordo illecito con attuazione o programmazione di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso»

Non avrebbe raccolto voti, nelle elezioni regionali del 2020 in favore del candidato consigliere in carica Giuseppe Neri, per conto della presunta cosca di appartenenza. Dopo aver rigettato il ricorso, la Corte Suprema di Cassazione ha reso noto i motivi per i quali ha confermato la decisione del Tribunale della libertà e respinto la richiesta della Procura antimafia che chiedeva l'applicazione della misura cautelare a carico di Franco Gattuso, 61 anni, di Reggio, tra gli indagati a piede libero dell'operazione “Ducale”, l'inchiesta che avrebbe scoperto un nuovo filone di commistione tra 'ndrangheta e politica, e nello specifico l'ingerenza della cosca Araniti di Sambatello nelle elezioni regionali e comunali del 2020 e 2021. Franco Gattuso è difeso dagli avvocati Lorenzo Gatto e Maria Leonardo.

E' quindi il terzo no alla tesi accusatoria. Prima dei Giudici Supremi era stato il Tribunale della libertà a ribadire la decisione dello stesso Gip che aveva respinto la richiesta d'arresto per più indagati del filone politico di “Ducale”. Per Franco Gattuso «avendo ritenuto insussistente il requisito della gravità indiziaria in relazione al reato di all'art. 416-ter». L'aver agito per favorire la ’ndrangheta. Per il collegio del Riesame non si ravvisano a carico di Gattuso «la qualità di appartenente ad un'associazione di tipo mafioso o di intermediario agente in nome e per conto del sodalizio».
I Giudici “ermellini” argomentano il rigetto: «In ogni caso, pur volendo accedere alla tesi del ricorrente il quale introduce il tema del ruolo, svolto da Gattuso, di cerniera con la consorteria Ficara-Latella, va considerato il principio, posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi “uti singulus”, è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso”».

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