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Ecco perchè Strangio è colpevole

Ecco perchè Strangio è colpevole

«Tutti i reati per i quali Giovanni Strangio classe 79 ha subito condanna ovvero la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; l'omicidio pluriaggravato e la detenzione e porto di armi, sono dei reati per i quali, legittimamente lo Stato ha esercitato la propria giurisdizione».

È quanto scrivono i giudici della Corte di Cassazione nelle motivazioni del verdetto di condanna all’ergastolo di Giovanni Strangio, accusato di aver preso parte alla strage di Duisburg, avvenuta quasi 10 anni fa in Germania. I magistrati della I sezione penale hanno rilevato che i reati contestati all’imputato «sono stati tutti commessi da un cittadino italiano; sono stati commessi solo in parte fuori dal territorio dello Stato (la ’ndrina Nirta- Strangio pur operando in varie zone del territorio italiano e anche all’estero è connotata dallo specifico radicamento territoriale di San Luca) e sono stati commessi (l’omicidio plurimo) in danno di cittadini italiani».

Giovanni Strangio ha fornito una propria versione dei fatti proclamandosi sempre estraneo alla strage, per la quale al momento è l’unico imputato condannato all’ergastolo in via definitiva.

La decisione della Cassazione ha riguardato anche il filone in ordinario del processo nato dall’operazione “Fehida”, connessa alla vicenda Duisburg. In questo caso gli “Ermellini” si sono pronunciati per altri 9 imputati, con due annullamenti senza rinvio, con la formula «per non aver commesso il fatto», che hanno riguardato Sonia Carabetta, (difesa dagli avvocati Giovanni e Rosario Scarfò e avv. Fabrizio Merluzzi) e Antonio Pelle cl. 88, rappresentato dall’avv. Marcella Belcastro.

All’esito del giudizio della cassazione sono divenuti definitive le sentenza di condanna all’ergastolo per Francesco Vottari, Sebastiano Vottari, Giuseppe Nirta e Francesco Nirta. Definitive anche le condanne per il reato di associazione mafiosa di Giovanni Luca Nirta, (14 anni) e Sebastiano Romeo, (12 anni).

Annullata con rinvio per un nuovo giudizio limitatamente ai reati che riguardano la “strage di Natale 2006” la sentenza impugnata nei confronti di Francesco Pelle cl. 77, difeso dagli avvocati Salvatore Silvestro e Giovanni Aricò. Sul punto si legge in sentenza: «Deve rilevare il Collegio, invero, che nel pur diffuso apparato motivazionale svolto dai giudici di appello, manca una compiuta e dettaglia illustrazione, pur necessaria per pervenire ad una condanna, degli elementi di prova da cui desumere che il ricorrente abbia effettivamente esercitato delle "pressioni" sui cugini, si sia reso autore di "un continuo ed asfissiante lavorio, operato sulla determinazione della sanguinosa vendetta"». Ed ancora oltre: «Non adeguatamente esplicitati nell'apparato motivazionale risultano … gli elementi di prova che confermano il dato che il ricorrente abbia esercitato sui parenti un "preciso diktat morale" e che sia stata proprio tale condotta a determinare la sanguinosa reazione del "clan" e non già l'autonoma esigenza di affermare la persistente forza "militare" del sodalizio e preservarne il prestigio. Lo stesso riferimento alla causale della "faida", in definitiva, non appare sufficiente a colmare l'indicata carenza motivazionale».

Per gli investigatori Giovanni Strangio ha preso parte alla strage del 15 agosto 2007 davanti al ristorante “Da Bruno” dove furono uccisi 6 giovani: Marco Marmo, Francesco Giorgi, Francesco Pergola, Tommaso Venturi, Sebastiano Strangio (cl. 66) e Marco Pergola. È stato il culmine della faida di San Luca, tra i Nirta-Strangio e i Pelle-Vottari, ripresa con l’uccisione di Maria Strangio il Natale 2006 e proseguita con l’omicidio di Bruno Pizzata.

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