Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Reggio, botte e torture al detenuto? No delle difese alle parti civili

Al via l’udienza preliminare per la vicenda del presunto pestaggio nelle carceri “San Pietro”. Il Gup si è riservato la decisione sulla richiesta avanzata dalla vittima dal Ministero della giustizia e da un poliziotto della penitenziaria

Il carcere di S. Pietro a Reggio Calabria

Prima udienza all’insegna della ferma opposizione del collegio di difesa alla costituzione in giudizio delle parti offese. Il no dei legali ha riguardato il Ministero della Giustizia e il detenuto napoletano, Alessio Peluso - il giovane che sarebbe stato pestato da un numeroso gruppo di poliziotti penitenziari e dallo stesso comandante dell'Istituto penitenziario “Panzera” plesso San Pietro perché aveva inscenato una clamorosa iniziativa di protesta, rifiutandosi di far rientro in cella dopo aver beneficiato del cosiddetto “passeggio esterno”; terza parte offesa è il vice sovrintendente Bruno Serra (come si ricava dal capo di imputazione inerente il delitto di tentata concussione «perché La Cava nella qualità di comandante dell'Istituto penitenziario, appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, pubblico ufficiale, abusando della sua qualità di Comandante e del suo potere disciplinare, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco, a costringere il vice sovrintendente Bruno Serra a consegnargli indebitamente la relazione riservata del 10.02.2022 da lui redatta e indirizzata al Direttore Calogero Tessitore e relativa ai giorni 21 e 22 gennaio 2022, nonché atto coperto da segreto istruttorio in quanto acquisito nel fascicolo del Pm».).
In particolare, gli avvocati Antonino Curatola ed Alfredo Arcorace, difensori del comandante La Cava, hanno eccepito la inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti del loro assistito «perché la richiesta di risarcimento del detenuto è del Ministero è generica e in aperto contrasto con la nuova formulazione dell'art 78 c.p.p. che impone l'indicazione tassativa nell'atto di costituzione di parte civile delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

Caricamento commenti

Commenta la notizia