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Reggio, escluso dal concorso Carabinieri: dovrà ripetere la selezione

Escluso ingiustamente dal concorso nell'Arma dei Carabinieri - la selezione per il reclutamento di 4.189 allievi in ferma quadriennale - dovrà ripetere il colloquio finale per l'ammissione. Accogliendo il ricorso degli avvocati del Siulcc e del Foro di Reggio, Pietro Barbaro e Franco Caracciolo, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha condannato il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e dato ragione a un giovane candidato di Reggio annullando «il provvedimento di inidoneità» e disponendo che l’Amministrazione faccia ripetere «il giudizio conclusivo collegiale alla Commissione per gli accertamenti attitudinali in diversa composizione, che rivaluterà la documentazione relativa all’istruttoria già svolta dall’Ufficiale psicologo e dall’Ufficiale perito selettore, sottoponendo il candidato a un nuovo colloquio».
Il giovane reggino aveva partecipato al concorso, per esami e titoli, «superando con profitto sia la prova scritta di selezione, che gli accertamenti psico-fisici», per poi essere escluso «con provvedimento della Commissione per gli accertamenti attitudinali avendo riportato un giudizio di “non compatibilità” a svolgere le funzioni d’istituto nell’Arma, a causa di carenze afferenti l’area comportamentale e l’area dell’assunzione di ruolo».
Due i profili contestati dai legali di difesa condivisi dai Giudici amministrativi: «Con il primo si deduceva che l’aspirante era stato ritenuto non idoneo a causa delle carenze nelle aree comportamentale e dell’assunzione del ruolo per avere espresso in modo insufficiente, a dire della Commissione, le ragioni del proprio interesse per l’Arma dei Carabinieri e per avere evidenziato una personalità ancora immatura; si osservava però che il preliminare esame svolto dal perito selettore aveva dato riscontri positivi in tutti e tre gli ambiti in cui era strutturata la valutazione psicoattitudinale, inoltre anche gli esiti dei test e la valutazione psicologica avevano evidenziato buone qualità culturali, flessibilità di giudizio ed un punteggio di livello medio nella prova di ragionamento logico; risultava pertanto inspiegabile come poi la Commissione, in sede Collegiale, fosse invece giunta a valutazioni negative del candidato; con il secondo il ricorrente contestava l’insufficiente spiegazione del percorso che aveva condotto la Commissione a scavalcare le note istruttorie favorevoli». Le conclusioni del Tar: «Risulta palese il contrasto tra la decisione della Commissione e gli esiti istruttori del precedente iter procedimentale. La divaricazione è quindi palese e non può risolversi invocando la mera prevalenza della valutazione collegiale rispetto a tutti gli altri dati emersi dal complesso della valutazione psicoattitudinale, la quale appare disegnata come un flusso necessariamente coerente di dati e giudizi via via raccolti sulla personalità del candidato nel quale, perciò, una marcata differenza tra gli esiti della prima fase, perlopiù basata su dati oggettivi ed il giudizio finale non può allora non evidenziare una situazione di anomalia»

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